Art. 16
In vigore dal 20 dic 1985
1. La Commissione elabora una relazione biennale sull'attuazione del presente regolamento da parte degli stati membri e sull'evoluzione dei settori considerati. Essa presenta la relazione al Consiglio e al Parlamento europeo entro tredici mesi dalla scadenza del periodo di due anni cui si riferisce.
2. Al fine di consentire alla Commissione di elaborare la relazione di cui al paragrafo 1, gli stati membri comunicano ogni due anni alla Commissione le informazioni necessarie, utilizzando un formulario apposito. Tali informazioni devono essere trasmesse alla Commissione al più tardi entro il 30 settembre successivo allo scadere del periodo di due anni cui si riferisce la relazione.
3. Previa consultazione degli stati membri, la Commissione redige il modello di formulario.
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