Art. 19
In vigore dal 20 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 29 settembre 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
R. KRIEPS
(1) GU n. 88 del 24. 5. 1965, pag. 1500/65.
(2) GU n. C 100 del 12. 4. 1984, pag. 3, e
GU n. C 223 del 3. 9. 1985, pag. 5.
(3) GU n. C 122 del 20. 5. 1985, pag. 168.
(4) GU n. C 104 del 25. 4. 1985, pag. 4, e
GU n. C 303 del 25. 11. 1985, pag. 29.
(5) GU n. L 77 del 29. 3. 1969, pag. 49.
(6) GU n. L 334 del 24. 12. 1977, pag. 1.
(1) GU n. 147 del 9. 8. 1966, pag. 2688/66.
(1) Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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