Art. 18

In vigore dal 20 dic 1985
1. Il regolamento (CEE) n. 543/69 è abrogato. Tuttavia: - l' di detto regolamento rimane applicabile fino al 31 dicembre 1989 ai veicoli usati dalle autorità pubbliche per assicurare servizi pubblici che non fanno concorrenza ai trasportatori professionali nonché ai trattori esclusivamente destinati ai lavori agricoli e forestali locali. Gli stati membri possono però prescrivere che il presente regolamento si applichi ai suddetti trasporti nazionali nel loro territorio a decorrere da una data anteriore; - l' di detto regolamento rimane applicabile fino al 31 dicembre 1989 ai veicoli e ai conducenti addetti ai trasporti internazionali regolari di viaggiatori, nella misura in cui i veicoli che effettuano tali servizi non siano muniti di un apparecchio di controllo utilizzato conformemente al regolamento (CEE) n. 3821/85. 2. I riferimenti al regolamento abrogato in virtù del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento.
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