Art. 5

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 354/79 è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 20 dic 1985
«3. Il presente regolamento non si applica ai vini liquorosi seguenti: - vini di Porto e di Madera e Moscatello di Setúbal delle sottovoci 22.05 C III a) 1 e b) 1 e C IV a)1 e b) 2 della tariffa doganale comune; - vini di Tokay (Aszu e Szamorodni) delle sottovoci 22.05 C III a) 1 e b) 2 e C IV a) 1 e b) 2 della tariffa doganale comune, né al vino liquoroso Boberg presentato con certificato di denominazione d'origine».
Storico versioni

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