Art. 6

Il regolamento (CEE) n. 355/79 è modificato come segue:

In vigore dal 20 dic 1985
1) All': a) Il paragrafo 1 è completato con la lettera seguente: «f) per quanto riguarda i vini da tavola ottenuti in Spagna mescolando vini rossi con vini bianchi, della menzione: "vino tinto de mezcla'' sul territorio spagnolo». b) Il testo del paragrafo 2, lettera a), è sostituito dal testo seguente: «a) della precisazione che si tratta di un vino rosso, di un vino rosato, di un vino bianco o, per quanto riguarda la Spagna, di una miscela di vino da tavola rosso e di vino da tavola bianco». c) Il testo del paragrafo 3, punto i), è sostituito dal testo seguente: «i) della menzione: - "Landwein'' per i vini da tavola originari della Germania e della provincia di bolzano in Italia; -"vin de pays'' per i vini da tavola originari della Francia o del Lussemburgo; - "vino tipico'' per i vini da tavola originari dell'Italia, compresa la provincia di Bolzano; - "onomasía katá parádosh'' (denominazione tradizionale), "oínow topików'' (vino tipico) per i vini da tavola originari della Grecia; - "vino de la tierra'' per i vini da tavola originari della Spagna; - dall'inizio della seconda tappa, "vinho de mesa regional'' per i vini da tavola originari del Portogallo, qualora gli stati membri produttori interessati abbiano stabilito le norme che disciplinano l'impiego di tali indicazioni. Dette norme devono prevedere che tali menzioni siano connesse all'impiego di una determinata indicazione geografica e riservate ai vini da tavola che rispondono a talune condizioni di produzione, in particolare per quanto concerne le varietà di viti, il titolo alcolometrico naturale volumico minimo e le caratteristiche organolettiche. Per i vini da tavola messi in circolazione sul loro territorio e designati conformemente al comma precedente, gli stati membri possono autorizzare che ciascuna delle menzioni di cui al primo comma sia sostituita dalla menzione corrispondente in una o più delle loro lingue ufficiali». 2) Il testo dell', paragrafo 3, primo comma, primo trattino è sostituito dal testo seguente: «- né con il nome della zona di produzione di un altro vino da tavola al quale lo stato membro interessato ha attribuito una delle menzioni "Landwein'', "vin de pays'', "vino tipico'', "onomasía katá parádosh'' (denominazione tradizionale), "oínow topików'' (vino tipico), "vino de la tierra'' o, dall'inizio della seconda tappa, "vinho de mesa regional''. 3) All': a) Il testo del paragrafo 1, lettere a) e b), è sostituito dal testo seguente: «a) della menzione "vino da tavola'' o, per i vini da tavola ottenuti in Spagna mescolando vino da tavola rosso con vino da tavola bianco, della menzione "vino tinto de mezcla''; b) della precisazione che si tratta di un vino rosso, di un vino rosato, di un vino bianco o, per quanto riguarda la Spagna, di una miscela di vino da tavola rosso e di vino da tavola bianco''. b) Il testo del , lettera e), è sostituito dal testo seguente: «e) a seconda dei casi, la menzione "Landwein'', "vin de pays'', "vin tipico'' "onomasía katá parádosh'' (denominazione tradizionale), "oínow tipików'' (vino tipico), "vin de la tierra'', nonché dall'inizio della seconda tappa, "vinho de mesa regional'', o una menzione corrispondente in una lingua ufficiale della Comunità». 4) Il testo dell'articolo 13, paragrafo 6, secondo comma, è sostituito dal testo seguente: «L'indicazione di una delle menzioni specifiche tradizionali di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettere a), b), c), e) e f), del regolamento (CEE) n. 338/79 può essere fatta soltanto nella lingua ufficiale dello stato membro d'origine. Ciò vale anche, dall'inizio della seconda tappa, per l'indicazione di una delle menzioni specifiche tradizionali di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera g), del suddetto regolamento».
Storico versioni

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