Art. 8
Il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 460/79 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 20 dic 1985
«2. Al più tardi il 30 aprile 1979 ogni stato membro comunica alla Commissione il nome e l'indrizzo dei
servizi competenti autorizzati a declassare un v.q.p.r.d.
Questa comunicazione è fatta dalla Repubblica ellenica alla data della sua adesione e dal Regno di Spagna al più tardi il 1o marzo 1986.
La Commissione provvede, nell'ambito delle modalità di applicazione, alla pubblicazione del nome e dell'indrizzo di tali servizi competenti».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1985:3805:oj#art-8