Art. 2

L'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 338/79 è completato con il testo seguente:

In vigore dal 20 dic 1985
«f) per la Spagna: "Denominación de origen'' e "Denominación de origen calificada''; g) per il Portogallo, dall'inizio della seconda tappa: "Denominação de origem'', "Denominação de origem controlada'' e "Indicação de proveniênica regulamentada''».
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