Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 337/79 è modificato come segue:
In vigore dal 20 dic 1985
1) Il testo dell', paragrafo 1, lettera c), secondo comma, è sostituito dal testo seguente:
«Se l'applicazione delle regole sopra menzionate dà un numero di prezzi medi, che servono per il calcolo, inferiore a otto per i vini da tavola del tipo R I, a sette per i vini del tipo R II ed a otto per quelli del tipo A I, si prendono rispettivamente gli otto, i sette e gli otto prezzi più bassi. Tuttavia, se il numero totale dei prezzi medi stabiliti è inferiore a tali cifre si prendono tutti prezzi medi stabiliti».
2) Il testo dell'articolo 15, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:
«3. Nel corso della stessa campagna viticola, il quantitativo di vino da tavola oggetto delle misure di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 non può eccedere 5 milioni di hl e, a decorrere dalla campagna 1986/1987, 6,2 milioni di hl».
3) Il testo dell'articolo 30 quater, paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:
«La predetta rilevazione:
a) è effettuata per le unità geografiche seguenti:
- per la Germania: le regioni viticole definite conformemente all' del regolamento (CEE) n. 338/79;
- per la Francia: i "départements'';
- per l'Italia: le province;
- per la Grecia: i "nomoi'';
- per la Spagna: le province e le regioni;
- per il Portogallo: le regioni;
- per gli altri stati membri interessati: l'intero territorio nazionale;
b) è suddivisa conformemente all', paragrafo 2, lettera B, del regolamento (CEE) n. 357/79».
4) Il testo dell'articolo 30 septies è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 30 septies
In deroga all'articolo 30, paragrafo 1, e all'articolo 30 ter, paragrafo 3, i diritti di nuovi impianti su superfici destinate alla produzione di v.q.p.r.d. acquisiti alla date del 1o maggio 1984 nella Comunità a dieci e del 31 dicembre 1985 in Spagna possono essere esercitati:
- fino al 31 agosto 1984, e in Spagna fino al 31 agosto 1986, liberamente;
- a decorrere dal 1o settembre 1984, e in Spagna dal 1o settembre 1986, con riserva di una conferma da parte dello stato membro interessato. Questa conferma può riguardare soltanto i v.q.p.r.d. per i quali la Commissione ha concesso una autorizzazione secondo la procedura di cui all'articolo 67».
5) Il testo dell'articolo 31, paragrafo 3, lettera a), è sostituito dal testo seguente:
«a) varietà di viti appartenenti, alla data del 31 dicembre 1976, a varietà temporaneamente autorizzate deve essere effettuata:
- prima del 31 dicembre 1979, quando si tratta di varietà derivanti da incroci interspecifici (ibridi produttori diretti);
- prima del 31 dicembre 1983, quando si tratta di altre varietà.
Le date di cui sopra sono state rinviate, per la Grecia, al 31 dicembre 1984 e, per la Spagna, rispettivamente al 31 dicembre 1990 e la 31 dicembre 1992».
6) Il testo dell'articolo 40, paragrafo 2, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:
«Ai fini della determinazione dei quantitativi normalmente vinificati si tiene conto in particolare:
- dei quantitativi vinificati durante un periodo di riferimento da determinare anteriore alla campagna viticola 1980/1981, o, per la Spagna, anteriore alla campagna 1984/1985;
- dei quantitativi di vino riservati alle destinazioni tradizionali».
7) Il testo dell'articolo 41, paragrafo 6, primo comma, è sostituito dal testo seguente:
«6. Il prezzo di acquisto dei vini da tavola da consegnare alla distillazione obbligatoria per le campagne viticole 1985/1986, 1986/1987 e 1987/1988 è fissato in base ai quantitativi oggetto di tale distillazione e:
- quando il quantitativo totale da distillare è uguale o inferiore a 10 milioni di hl, o, a decorrere dalla campagna 1986/1987, 12,5 milioni di hl, è pari al 50 % del prezzo d'orientamento di ciascuno dei tipi di vino da tavola;
- quando il quantitativo totale da distillare è superiore a 10 e, rispettivamente, a 12,5 milioni di hl, è pari alla percentuale del prezzo d'orientamento di ciascuno dei tipi di vino da tavola risultante dalla media ponderata tra la percentuale di cui al primo trattino, applicata ai primi 10 e, rispettivamente, ai primi 12,5 milioni di hl, e al 40 % del prezzo d'orientamento di ciascuno dei tipi di vino da tavola, applicato ai quantitativi eccedenti tali volumi».
8) Il testo dell'articolo 44, paragrafo 2, lettera b), è sostituito dal testo seguente:
«b) 300 mg/l per:
- i vini aventi diritto alla denominazione "Spaetlese'' conformemente alle disposizioni comunitarie;
- i v.q.p.r.d. bianchi aventi diritto alla denominazione di origine controllata "Bordeaux supérieur'', "Graves de Vayres'', "Côtes de Bordeaux Saint-Marcaire'', "Premières Côtes de Bordeaux'', "Sainte-Foy Bordeaux'', "Côtes de Bergerac'', seguita o meno dalla denominazio-
ne "Côtes de Saussignac'', "Haut-Montravel'', "Côtes de Montravel'', "Rosette'';
- i v.q.p.r.d. bianchi aventi diritto alla denominazione di origine "Allela'', "La Mancha'', "Navarra'', "Penedés'', "Rioja'', "Rueda'', "Tarragona'' e "Valencia''».
9) Il testo dell'articolo 45, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:
«1. Il tenore di acidità volatile non può essere superiore a:
- 18 milliequivalenti per i mosti di uve parzialmente fermentati;
- 18 milliequivalenti per i vini bianci e rosati, nonché, fino al 31 dicembre 1989 al più tardi, per i prodotti derivanti da un taglio di vino bianco con vino rosso nel territorio spagnolo;
- 20 milliequivalenti per i vini rossi».
10) Il testo dell'articolo 49, paragrafo 2, lettera a), è sostituito dal testo seguente:
«a) quando si tratta:
- di varietà derivanti da incroci interspecifici (ibridi produttori diretti), fino al 31 dicembre 1979 e, in Spagna, fino al 31 dicembre 1990;
- di altre varietà, fino al 31 dicembre 1983, purché tali varietà siano state classificate come temporaneamente autorizzate anteriormente al 31 dicembre 1976 e, in Spagna, fino al 31 dicembre 1992».
11) Nell'allegato II, il punto 12, modificato dall'allegato I, capitolo XIV, lettera e), dell'atto di adesione, è completato con il testo seguente:
«Il presente punto si applica a decorrere dal 1o marzo 1986 nella Comunità nella sua composizione al 1o gennaio 1986».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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