Art. 9
Il testo dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2179/83 è completato con il comma seguente:
In vigore dal 20 dic 1985
«La data di cui al secondo comma è differita, per la Spagna, al 1o marzo 1986 e, per il Portogallo, al primo giorno della seconda tappa».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:3805:oj#art-9