Art. 9

Il testo dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2179/83 è completato con il comma seguente:

In vigore dal 20 dic 1985
«La data di cui al secondo comma è differita, per la Spagna, al 1o marzo 1986 e, per il Portogallo, al primo giorno della seconda tappa».
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