Art. 7
In vigore dal 18 dic 1985
1. La Commissione redige e tiene aggiornati, sulla base delle comunicazioni trasmesse dalle autorità competenti dei paesi terzi, elenchi con i nomi e gli indizizzi degli organismi e laboratori e dei produttori di vino abilitati a compilare i documenti V I 1. Essa pubblica tali elenchi nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
2. Le comunicazioni delle autorità competenti dei paesi terzi di cui al paragrafo 1 recano:
- i nomi e gli indirizzi degli organismi ufficiali e dei laboratori riconosciuti o designati per compilare i documenti V I 1;
- i nomi, gli indirizzi e i numeri di registrazione ufficiale dei produttori di vino autorizzati a compilare essi stessi i documenti V I 1.
Figurano in questi elenchi soltanto gli organismi e i laboratori di cui al primo comma, che sono autorizzati dalle autorità competenti del paese terzo rispettivo a fornire, su richiesta, alla Commissione e agli stati membri tutte le informazioni utili per valutare i dati contenuti nel documento.
3. Gli elenchi di cui al paragrafo 1 vengono aggiornati, in particolare, per registrare eventuali cambiamenti di indirizzo e/o di denominazione degli organismi o dei laboratori.
Gli elenchi sono riveduti se:
a) un organismo o un laboratorio non fornisce le informazioni richestegli ai sensi del paragrafo 2,
b) risulta necessario aggiungere o togliere un organismo o un laboratorio ufficiale;
c) dopo la compilazione dell'elenco, è stato accordato ad un produttore il riconoscimento di cui all' o se tale riconoscimento è stato ritirato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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