Art. 2

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, s'intende per:

In vigore dal 18 dic 1985
a) prodotto, un prodotto di cui all', paragrafo 2, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 337/79, b) partita, la quantità di uno stesso prodotto spedita dallo stesso speditore allo stesso destinatario, c) territorio doganale della Comunità, il territorio definito all' del regolamento (CEE) n. 2151/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo al territorio doganale della Comunità (1), d) documento V I 1, un documento compilato su un formulario V I 1 conforme al modello riprodotto nell'allegato II, rispondente alle condizioni tecniche specificate nell'allegato IV e firmato da un funzionario di un organismo ufficiale e da un funzionario di un laboratorio riconosciuto di cui all'; e) documento V I 2, un estratto compilato su un formulario V I 2 conforme al modello riprodotto nell'allegato III, contenente i dati riportati su un documento V I 1 o su un altro estratto V I 2 e vistato da un ufficio doganale della Comunità.
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