Art. 4

In vigore dal 18 dic 1985
1. I formulari VI I 1 e VI I 2 sono costituiti nell'ordine, da un originale e da una copia unica dattiloscritta o manoscritta. L'originale e la copia accompagnano il prodotto. I formulari V I 1 e V I 2 sono compilati a macchina o a mano; in quest'ultimo caso, devono essere compilati con inchiostro e in stampatello, senza raschiature né sovrapposizioni di parole. Le eventuali modifiche si effettuano depennando le indicazioni erronee e aggiungendo, ove occorra, le indicazioni volute. Ognuna di queste modifiche deve essere approvata da chi la apporta e vistata, secondo i casi, dall'organismo ufficiale, dal laboratorio o dalle autorità doganali. 2. I documenti V I 1 e gli estratti V I 2 recano un numero d'ordine attribuito per i documenti V I 1 dall'organismo ufficiale, di cui un responsabile firma l'attestato, e per gli estratti V I 2 dall'ufficio doganale che vi appone il visto, conformemente all', paragrafi 2 e 3.
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