Art. 8

In vigore dal 18 dic 1985
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 51 del regolamento (CEE) n. 337/79 e quelle adottate per la sua applicazione, i prodotti originari dei paesi terzi possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto soltanto a condizione che siano stati ottenuti rispettando, nel caso delle pratiche enologiche di cui agli articoli 32, 33 e 34 del regolamento (CEE) n. 337/79, i limiti previsti per la zona viticola della Comunità caratterizzata da condizioni naturali di produzione corrispondenti a quelle della regione di produzione di cui è originario il prodotto del paese terzo. La corrispondenza delle condizioni di produzione viene stimata dalle autorità competenti del paese terzo in causa. La Commissione può tuttavia sostituire la stima effettuata da un paese terzo della corrispondenza delle condizioni di produzione in tale paese, rispetto alle condizioni di produzione nella zona viticola comunitaria, con stima da essa stessa effettuata, sulla base del raffronto delle disposizioni applicabili nella Comunità e di quelle applicabili nel paese terzo interessato. 2. Se le autorità competenti di uno stato membro ritengono che un prodotto originario di un paese terzo sia stato oggetto di una pratica enologica di cui al paragrafo 1, superando notevolmente i limiti fissati per la zona viti cola corrispondente nella Comunità, lo stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione. In questo caso la Commissione prende contatti con il paese terzo interessato per regolamentare le future importazioni.
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