Art. 9

1. Per i seguenti prodotti:

In vigore dal 18 dic 1985
- vini liquorosi e - vini alcolizzati, i documenti V I 1 sono riconosciuti validi soltanto se l'organismo ufficiale di cui all' a) ha annotato quanto segue nella casella 15: « si certifica che l'alcole aggiunto a questo vino è di origine vinica »; b) ha completato detta annotazione con - il nome e l'indirizzo completi dell'organismo che rilascia il documento; - la firma di un responsabile di detto organismo; - il timbro dell'organismo. 2. Per i vini che al momento dell'importazione nella Comunità usufruiscono di una riduzione tariffaria i documenti V I 1. possono servire come attestato della denominazione d'origine, previsto per gli accordi corrispondenti quando l'organismo ufficiale competente - ha annotato quanto segue nella casella 15: « si certifica che il vino oggetto del presente documento è stato prodotto nella regione vinicola . . . e che le denominazione d'origine indicata nella casella 6 gli è stata attribuita conformemente alle disposizioni del paese d'origine » e - ha completato detta annotazione come indicato al paragrafo 1, lettera b). 3. Per i vini liquorosi aventi diritto alla denominazione « Boberg » e « Tokaj » (Aszu e Szamarodni), la casella 15 del documento V I 1 può ugualmente servire alla fornitura delle attestazioni previste dall', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 354/79 e dal regolamento (CEE) n. 1120/75 della Commissione (1), senza che sia necessario che la casella 11 di detto documento relativo al bollettino di analisi sia compilato.
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