Art. 12

In vigore dal 18 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile, fatto salvo il disposto dell', a decorrere dal 2 aprile 1986, ad eccezione dell', paragrafo 2, che entra in vigore il 1o luglio 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1. (2) GU n. L 320 del 29. 11. 1985, pag. 1. (3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 97. (4) GU n. L 251 del 20. 9. 1985, pag. 3. (5) GU n. L 237 del 28. 8. 1976, pag. 1. (1) GU n. L 197 del 27. 7. 1984, pag. 1. (1) GU n. L 111 del 30. 4. 1975, pag. 19. ALLEGATO I Elenco dei paesi terzi che hanno assunto con la Comunità impegni particolari di cui all', paragrafo 2, e all' Stati Uniti d'America ALLEGATO IV Condizioni (tecniche) relative ai formulari V I 1 e V I 2 A. Stampa dei formulari 1. Il formato dei formulari è di circa 210 mm × 297 mm. 2. La carta da utilizzare è di colore bianco, collata per scritture, di peso non inferiore a 40 g/m2. 3. Ogni formulario reca il nome e l'indirizzo o il contrassegno della tipografia. 4. I formulari sono stampati in una delle lingue ufficiali della Comunità: per i formulari V I 2, questa lingua è designata dalle autorità competenti dello stato membro in cui i formulari saranno vistati. B. Modalità di compilazione dei formulari 1. I formulari sono compilati nella lingua in cui sono stampati. 2. Ogni formulario reca un numero d'ordine attribuito: - per i formulari V I 1 dall'orgnismo ufficiale che firma la parte relativa all'attestato, - per i formulari V I 2 dall'ufficio doganale che vi appone il visto. 3. La designazione del prodotto nella casella 6 del formulario V I 1 e nella casella 5 del formulario V I 2 viene effettuata conformemente a quanto disposto dall'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1898/85 (2). (1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 99. (2) GU n. L 179 dell'11. 7. 1985, pag. 1. ALLEGATO V - Canada - Iran - Libano - Repubblica popolare cinese - Taiwan
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:3590:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo