Art. 12
In vigore dal 18 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile, fatto salvo il disposto dell', a decorrere dal 2 aprile 1986, ad eccezione dell', paragrafo 2, che entra in vigore il 1o luglio 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 320 del 29. 11. 1985, pag. 1.
(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 97.
(4) GU n. L 251 del 20. 9. 1985, pag. 3.
(5) GU n. L 237 del 28. 8. 1976, pag. 1.
(1) GU n. L 197 del 27. 7. 1984, pag. 1.
(1) GU n. L 111 del 30. 4. 1975, pag. 19.
ALLEGATO I
Elenco dei paesi terzi che hanno assunto con la Comunità impegni particolari di cui all', paragrafo 2, e all'
Stati Uniti d'America
ALLEGATO IV
Condizioni (tecniche) relative ai formulari V I 1 e V I 2
A. Stampa dei formulari
1. Il formato dei formulari è di circa 210 mm × 297 mm.
2. La carta da utilizzare è di colore bianco, collata per scritture, di peso non inferiore a 40 g/m2.
3. Ogni formulario reca il nome e l'indirizzo o il contrassegno della tipografia.
4. I formulari sono stampati in una delle lingue ufficiali della Comunità: per i formulari V I 2, questa lingua è designata dalle autorità competenti dello stato membro in cui i formulari saranno vistati.
B. Modalità di compilazione dei formulari
1. I formulari sono compilati nella lingua in cui sono stampati.
2. Ogni formulario reca un numero d'ordine attribuito:
- per i formulari V I 1 dall'orgnismo ufficiale che firma la parte relativa all'attestato,
- per i formulari V I 2 dall'ufficio doganale che vi appone il visto.
3. La designazione del prodotto nella casella 6 del formulario V I 1 e nella casella 5 del formulario V I 2 viene effettuata conformemente a quanto disposto dall'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1898/85 (2).
(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 99.
(2) GU n. L 179 dell'11. 7. 1985, pag. 1.
ALLEGATO V
- Canada
- Iran
- Libano
- Repubblica popolare cinese
- Taiwan
Storico versioni
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