Art. 6
In vigore dal 18 dic 1985
1. L'originale e la copia del documento V I 1 o dell'estratto V I 2 sono consegnati, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali necessarie per l'immissione in libera pratica della relativa partita, alle autorità competenti dello stato membro nel cui territorio ha luogo detta operazione.
Le autorità annotano, in conformità e secondo necessità il tergo del documento V I 1 o dell'estratto V I 2. Esse restituiscono l'originale all'interessato e ne conservano la copia per un periodo di almeno cinque anni.
2. Quando una partita di un prodotto è rispedita nella sua totalità prima dell'immissione in libera pratica, il nuovo speditore consegna alle autorità doganali sotto la cui sorveglianza si trova la partita, il documento V I 1 o l'estratto V I 2 relativo alla stessa, nonché eventualmente un formulario V I 2, compilato consecutivamente.
Le autorità, dopo aver constatato la concordanza delle indicazioni del documento V I 1 con quelle del formulario V I 2 o, se del caso, delle indicazioni dell'estratto V I 2 con quelle del formulario V I2 compilato conseguentemente, vistano quest'ultimo avente validità dell'estratto V I 2 ed annotano in conformità il documento o l'estratto precedente. Esse restituiscono l'estratto e l'originale del documento V I 1 o dell'estratto V I 2 precedente al nuovo speditore e ne conservano la copia per un periodo di almeno cinque anni.
Quando una partita di prodotti è riesportata verso un paese terzo non è tuttavia fatto alcun obbligo di compilare un formulario V I 2.
3. Quando una partita di prodotti è frazionata prima della sua immissione in libera pratica l'interessato consegna alle autorità doganali sotto la cui sorveglianza si trova la partita da frazionare, il documento V I 1 o l'estratto V I 2 relativo alla stessa e, per ciascuna nuova partita, un formulario V I 2 compilato consecutivamente.
Le autorità, dopo aver constatato la concordanza tra le indicazioni del documento V I 1 o dell'estratto V I 2 e quelle del formulario V I 2 relativo ad ogni nuova partita, vistano quest'ultimo, che acquista allora valore di estratto V I 2, ed annotano, in conformità il tergo del documento V I 1 o dell'estratto V I 2 sulla cui base detto estratto è stato compilato. Esse restituiscono l'estratto V I 2 e il documento V I 1 o l'estratto V I 2 compilato precedentemente dall'interessato e conservano una copia di ciascuno di detti documenti per un periodo di almeno cinque anni.
Storico versioni
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