Art. 7
In vigore dal 17 dic 1985
1. Con effetto al 1o luglio 1985, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni e alle indennità per le persone di cui all' del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80 (2) sono fissati come segue:
Belgio 129,5
Danimarca 156,2
Germania 107,5
Francia 146,6
Irlanda 123,8
Italia 153,2
Lussemburgo 129,5
Paesi Bassi 105,5
Regno Unito 98,3
2. Se il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli indicati nel presente articolo, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello fissato per il Belgio.
3. Con effetto al 27 gennaio 1986, le presenti disposizioni non sono più applicabili.
Storico versioni
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