Art. 10
In vigore dal 17 dic 1985
Con effetto al 1o luglio 1985, agli importi indicati all' del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 (1) si applica il coefficiente di 2,827357.
Con effetto al 1o luglio 1985, agli importi indicati all' del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 si applica il coefficiente di 1,132395 per le persone per cui vale l' del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:3580:oj#art-10-18