Art. 10

In vigore dal 17 dic 1985
Con effetto al 1o luglio 1985, agli importi indicati all' del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 (1) si applica il coefficiente di 2,827357. Con effetto al 1o luglio 1985, agli importi indicati all' del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 si applica il coefficiente di 1,132395 per le persone per cui vale l' del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80.
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