Art. 9
In vigore dal 17 dic 1985
Con effetto al 1o luglio 1985, gli importi delle indennità per servizi continui o a turni di cui all' del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 (3) sono fissati a 7 901 FB, 13 037 FB e 17 777 FB.
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