Art. 4

In vigore dal 17 dic 1985
Le pensioni maturate alla data del 1o luglio 1985 sono calcolate, a decorrere da tale data, per i funzionari e per gli agenti temporanei, in base alla tabella degli stipendi mensili, di cui all'articolo 66 dello statuto, come modificata dall', lettera a) del presente regolamento.
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