Art. 3

In vigore dal 17 dic 1985
Con effetto al 1o luglio 1985, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato a: - 2 726 FB al mese, per i funzionari di grado C 4 o C 5, - 4 179 FB, al mese, per i funzionari di grado C 1, C 2 o C 3.
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