Art. 6
In vigore dal 17 dic 1985
1. Con effetto al 1o luglio 1984, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio nel paese qui appresso è fissato come segue:
Algeria 190,8
2. Con effetto al 1o novembre 1984, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio nel paese qui appresso è fissato come segue:
Brasile 138,9 (1)
3. Con effetto al 1o gennaio 1985, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio nel paese qui appresso è fissato come segue:
Algeria 190,8 (1)
4. Con effetto al 1o maggio 1985, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso elencati sono fissati come segue:
Iugoslavia 166,9
Israele 811,1
Turchia 116,9
Brasile 225,2 (1)
Cile 208,6
5. Con effetto al 16 maggio 1985, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso elencati sono fissati come segue:
Grecia 111,1
Portogallo 96,7
6. Con effetto al 1o luglio 1985, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso elencati sono fissati come segue:
Belgio 100,0
Danimarca 116,9
Germania 103,7
Francia 103,0
Grecia 93,0
Irlanda 95,5
Italia (tranne Varese) 97,7
Varese 100,5 (1)
Lussemburgo 100,0
Paesi Bassi 99,3
Regno Unito 100,0
Spagna 102,1
Portogallo 83,8
Svizzera 135,7
Iugoslavia 88,0
Stati Uniti (tranne New York) 196,4
New York 212,7
Canada 159,9
Giappone 203,3
Turchia 83,3
Austria 115,9
Venezuela 97,7
Brasile 66,4 (1)
Australia 135,2
Tailandia 173,0
India 147,2
Algeria 190,8 (1)
Cile 126,1
Marocco 103,5
Siria 183,2
Tunisia 116,3
Egitto 336,6 (1)
Giordania 201,2
Libano 165,1 (1)
Israele 131,5
7. I coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono fissati conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, dello statuto.
Storico versioni
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