Art. 11
In vigore dal 17 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. F. POOS
(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 265 dell'8. 10. 1985, pag. 1.
(3) GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 6.
(1) Cifre provvisorie.
(1) Cifre provvisorie.
(2) GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 1.
(3) GU n. L 38 del 13. 2. 1976, pag. 1.
(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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