Art. 6
In vigore dal 12 dic 1985
1. Le navi autorizzate a pescare il tonno non possono tenere a bordo alcun pesce o prodotto della pesca diverso dai tonnidi, salvo le acciughe destinate a servire da esca viva.
2. Le navi autorizzate a pescare il pesce castagna non possono avere a bordo alcun pesce o prodotto della pesca diverso da questa specie ad eccezione delle specie destinate a servire da esca, nei limiti dei quantitativi strettamente necessari a tale scopo.
Storico versioni
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