Art. 5

In vigore dal 12 dic 1985
Una nave può figurare in più di uno degli elenchi menzionati all'. Una nave può figurare in un solo elenco periodico, fatta eccezione per le navi che pescano il tonno, le quali possono figurare anche nell'elenco delle navi che esercitano la pesca delle acciughe a titolo di esca viva.
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