Art. 8

In vigore dal 12 dic 1985
Fatto salvo il regolamento (CEE) n. 171/83, alle navi battenti bandiera della Spagna di cui all'allegato I, punto 2, si applicano le seguenti misure tecniche: a) è vietata la pesca con le reti da imbrocco; b) le navi non possono avere a bordo alcun attrezzo da pesca diverso da quelli necessari per l'esercizio della pesca alla quale sono autorizzate; c) ciascuna nave a palangari non può calare più di due palangari al giorno; la lunghezza massima di ciascun palangaro è fissata a 20 miglia nautiche; i braccioli devono distare l'uno dall'altro almeno 2,70 m; d) le navi che esercitano la pesca del pesce castagna non possono avere a bordo alcun attrezzo da pesca diverso dai palangari da superficie.
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