Art. 7
In vigore dal 12 dic 1985
I comandanti o, se del caso, i proprietari delle navi autorizzate a pescare devono rispettare le condizioni speciali previste dall'allegato II. Se necessario, la Commissione adegua, su richiesta dello stato membro interessato, la designazione delle autorità nazionali di controllo competenti menzionate all'allegato II, punto 7.
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