Art. 2

In vigore dal 12 dic 1985
1. Le autorità spagnole trasmettono ogni anno alla Commissione, al più tardi un mese prima che inizi il periodo di autorizzazione della pesca in causa, gli elenchi delle navi che possono esercitare le attività di pesca specializzata di cui all'allegato I, punto 2. È necessario un elenco distinto per ogni tipo di pesca. 2. Gli elenchi di cui al paragrafo 1 possono essere riveduti il primo di ogni mese; tutte le modifiche apportate devono essere comunicate alla Commissione al più tardi il 15 del mese precedente. 3. Gli elenchi di cui al paragrafo 1 recano, per ogni nave, le informazioni seguenti: - nome della nave; - numero d'immatricolazione esterna; - porto d'immatricolazione; - nome e indirizzo del proprietario o (dei proprietari) o del noleggiatore (dei noleggiatori) e, ove si tratti di una persona giuridica o di un'associazione, nome del rappresentante (dei rappresentanti); - stazza lorda e lunghezza fuori tutto; - potenza del motore; - indicativo di chiamata e frequenza radio.
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