Art. 1
In vigore dal 12 dic 1985
Le misure tecniche e di controllo appresso contemplate si applicano nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli stati membri, Spagna e Portogallo esclusi, e di competenza del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), alle navi battenti bandiera spagnola e immatricolate e/o registrate in un porto situato nel territorio in cui si applica la politica comune della pesca.
Storico versioni
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