Art. 9
In vigore dal 11 nov 1985
All'importazione in provenienza da paesi terzi dei prodotti:a) del settore della carne suina: i prezzi limite si considerano rispettati quando, per il prodotto in causa, il prezzo d'offerta: i) in caso di applicazione di importi compensativi monetari positivi dallo stato membro importatore, maggiorato; ii)in caso di applicazione di importi compensativi monetari negativi dallo stato membro importatore, diminuito dell'importo di cui al comma seguente, non è inferiore al prezzo limite. Detto importo si ottiene applicando al prezzo limite un coefficiente corrispondente alla percentuale di apprezzamento o di deprezzamento della moneta dello stato membro importatore;b)dei settori: - delle uova, del pollame e delle albumine: i prezzi limite, -del vino: i prezzi franco frontiera di riferimento, si considerano rispettati ogni qual volta, per il prodotto interessato, il prezzo d'offerta: i)maggiorato dell'importo compensativo monetario positivo, ii)diminuito dell'importo compensativo monetario negativo, non è inferiore al prezzo limite o al prezzo franco frontiera di riferimento.
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