Art. 8
In vigore dal 11 nov 1985
1. Durante il periodo di applicazione per un stato membro di divari monetari effettivi differenziati a seconda dei prodotti, si procede alla modifica degli importi compensativi monetari ai sensi dell', paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1677/85 unicamente nel caso che si constati il divario di 1 punto per gli importi compensativi monetari applicabili ai prodotti per i quali il divario monetario effettivo è più piccolo nello stato membro interessato. In tal caso, gli importi compensativi monetari sono modificati per tutti i prodotti in funzione dell'evoluzione dei divari constatati per ciascuno di essi. 2. Se durante il periodo di applicazione per uno stato membro di divari monetari differenziati a seconda dei prodotti interviene una modifica, ai sensi dell', paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1677/85, per gli importi compensativi monetari applicabili ai prodotti per i quali il divario monetario è più piccolo nello stato membro interessato, gli importi compensativi monetari sono modificati anche per gli altri prodotti in base all'evoluzione dei divari constatati per ciascuno di essi.
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