Art. 4
In vigore dal 11 nov 1985
1. Per ciascuno stato membro e per ciascun prodotto per i quali ricorrono le condizioni di applicazione degli importi compensativi monetari è fissato un importo compensativo monetario. 2. L'importo compensativo monetario è calcolato sulla base del prezzo corretto a norma delle disposizioni stabilite per l'adesione di nuovi stati membri. 3. In deroga al paragrafo 2:a) per quanto concerne il settore dello zucchero, l'importo compensativo monetario è calcolato sulla base del prezzo d'intervento maggiorato dell'importo del contributo riscosso sullo zucchero di origine comunitaria in virtù del regime di compensazione delle spese di magazzinaggio;b)per quanto concerne il settore delle carni bovine, l'importo compensativo monetario è calcolato sulla base del prezzo d'intervento valido per i bovini adulti nello stato membro interessato, diminuito del 15 %;c)per quanto concerne il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, gli importi compensativi monetari per tutti i prodotti, esclusi il latte scremato in polvere, il burro e i prodotti di cui alla sottovoce 04.03 B della tariffa doganale comune, sono calcolati senza tener conto dei costi di trasformazione compresi nel prezzo d'intervento per il burro e per il latte scremato in polvere;d)per quanto concerne il settore del vino, l'importo compensativo monetario è calcolato sulla base:- del prezzo minimo garantito, di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio (7),-del divario monetario effettivo diminuito di una franchigia di 5 punti.
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