Art. 6
In vigore dal 11 nov 1985
1. L'importo fissato in conformità dell' si applica negli scambi tra gli stati membri e tra questi ultimi e i paesi terzi. 2. Tuttavia:a) negli scambi con un nuovo stato membro, agli importi compensativi adesione e agli elementi fissi,b)negli scambi con i paesi terzi, agli oneri o alle parti di oneri all'importazione e alle sovvenzioni all'importazione nonché alle restituzioni e ai prelievi all'esportazione,fissati in ECU, applicabili ai prodotti cui si applicano degli importi compensativi monetari, è applicato un coefficiente in appresso denominato «coefficiente monetario». 3. Il coefficiente monetario è derivato dalla percentuale che è servita per il calcolo dell'importo compensativo monetario ed è fissato dalla Commissione insieme a tale importo. 4. Se il prelievo o la restituzione devono essere maggiorati o, secondo il caso, diminuiti degli importi compensativi adesione e degli importi compensativi monetari e se al tempo stesso deve loro applicarsi il coefficiente monetario, è necessario effettuare le seguenti operazioni:a) il prelievo o la restituzione è diminuito o, secondo il caso, maggiorato dell'importo compensativo adesione;b)al risultato, per la parte espressa in ECU, è applicato il coefficiente monetario;c)l'importo così ottenuto, dopo essere stato convertito in moneta nazionale, è diminuito o, secondo il caso, maggiorato dell'importo compensativo monetario. 5. Per convertire in moneta nazionale le restituzioni che devono essere concesse per i prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, si applicano il tasso di conversione e i coefficienti monetari validi per i prodotti di base relativi.
Storico versioni
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