Art. 10
In vigore dal 11 nov 1985
1. I regolamenti (CEE) n. 3092/76, CEE n. 1260/77, (CEE) n. 1837/78, (CEE) n. 706/79, (CEE) n. 1372/81, (CEE) n. 897/84 e (CEE) n. 1090/84 sono abrogati. 3. In tutti gli atti comunitari i riferimenti al regolamento (CEE) n. 1372/81 devono intendersi come riferimenti agli articoli corrispondenti del presente regolamento.
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