Art. 7
In vigore dal 11 nov 1985
1. Il coefficiente monetario è applicato altresì:a) alle restituzioni all'esportazione e alle tasse all'esportazione fissate in ECU: - se i prodotti da esportare provengono da un altro stato membro, ma non sono stati importati nello stato membro in cui vengono espletate le formalità doganali occorrenti per l'esportazione verso un paese terzo; -in caso di applicazione dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 3154/85 della Commissione (1);b)ai prelievi all'importazione e altri oneri all'importazione fissati in ECU: -sospesi a norma della direttiva 69/73/CEE ma che devono essere successivamente riscossi; -che devono essere detratti, conformemente all' della direttiva 76/119/CEE, dagli oneri all'importazione applicabili ai prodotti reimportati; -in caso di applicazione dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 3154/85;c)alle restituzioni e ai prelievi aggiudicati in moneta nazionale nel quadro di una gara. 2. Il coefficiente monetario di cui al paragrafo 1 è quello dello stato membro nel quale gli importi da riscuotere o da concedere sono determinati. 3. Per quanto concerne i termini «importazione» e «esportazione», si applicano le definizioni che figurano all', paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 3154/85.
Storico versioni
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