Art. 5
In vigore dal 11 nov 1985
1. Gli importi compensativi monetari fissati in conformità dell' non si applicano alle merci contem- plate dal regolamento (CEE) n. 3033/80 quando l'incidenza dell'importo compensativo monetario più elevato sul valore della merce considerata è inferiore a 2,5 %.Questa incidenza è calcolata per i gruppi di merci indicati nella tariffa doganale comune. Tuttavia, le basi di calcolo sono riesaminate due volte all'anno per controllare l'evoluzione dei dati. Se l'incidenza è superiore a 3 % per un periodo considerevole, si procede alla reintroduzione dell'importo compensativo monetario della merce in questione. 2. Gli esami di cui sopra sono effettuati:- nel mese di giugno, e l'eventuale reintroduzione o soppressione decorre dal mese di agosto;-nel mese di dicembre, e l'eventuale reintroduzione o soppressione decorre dal mese di febbraio successivo.Tuttavia, in casi eccezionali, si procede nell'intervallo all'esame della situazione e alla reintroduzione degli importi compensativi monetari. 3. L'importo compensativo monetario non si applica se non raggiunge il controvalore di 1 ECU per 100 kg di merce.
Storico versioni
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