Art. 7

In vigore dal 29 lug 1985
L'autorità competente versa l'importo dell'aiuto, calcolato per il quantitativo di prodotto effettivamente trasformato, tre mesi al massimo dopo aver ricevuto tutti i documenti giustificativi di cui all'. Articolo 8 1. Il fatto che dà origine al diritto all'aiuto si considera avvenuto dal momento in cui le uve, il mosto di uve o il mosto di uve concentrato sono stati utilizzati per i fini previsti all'. 2. Gli importi di cui all' vengono convertiti in moneta nazionale mediante il tasso rappresentativo vigente il 1o settembre 1985.
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