Art. 1
In vigore dal 29 lug 1985
1. Alle condizioni fissate dal presente regolamento è concesso, per la campagna vitivinicola 1985/1986 un aiuto ai trasformatori:
- che acquistino presso i produttori o produttori associati uve di produzione comunitaria, oppure mosti di uve o mosti di uve concentrati ottenuti unicamente da uve raccolte nella Comunità, per la fabbricazione mediante tali prodotti di succhi d'uva;
- che, essendo essi stessi produttori o produttori associati, utilizzino tali prodotti, di loro produzione, per la fabbricazione di succhi d'uva.
2. Ai sensi del presente regolamento, si intendono per « prodotti » le uve raccolte nella Comunità, nonché i mosti di uve ed i mosti di uve concentrati ottenuti unicamente da uve raccolte nella Comunità.
3. Le operazioni di trasformazione devono essere eseguite tra il 1o settembre 1985 e il 31 agosto 1986.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:2275:oj#art-1