Art. 5
In vigore dal 29 lug 1985
In conformità delle disposizioni del titolo II del regolamento (CEE) n. 1153/75, il trasformatore deve tenere una contabilità di magazzino nella quale deve registrare, in particolare:
- giorno per giorno, le partite di prodotto acquistate ed entrate nei suoi impianti, indicando i dati di cui all', paragrafo 3, lettere b) e c) nonché, se del caso, il nome e l'indirizzo del venditore (o dei venditori);
- giorno per giorno, la quantità e la zona viticola di origine dei prodotti utilizzati;
- giorno per giorno, i quantitativi di succhi d'uva ottenuti dalla trasformazione;
- giorno per giorno, le partite di succhi d'uva uscite dai suoi impianti, specificando il nome e l'indirizzo del destinatario (o dei destinatari).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:2275:oj#art-5