Art. 5

In vigore dal 29 lug 1985
In conformità delle disposizioni del titolo II del regolamento (CEE) n. 1153/75, il trasformatore deve tenere una contabilità di magazzino nella quale deve registrare, in particolare: - giorno per giorno, le partite di prodotto acquistate ed entrate nei suoi impianti, indicando i dati di cui all', paragrafo 3, lettere b) e c) nonché, se del caso, il nome e l'indirizzo del venditore (o dei venditori); - giorno per giorno, la quantità e la zona viticola di origine dei prodotti utilizzati; - giorno per giorno, i quantitativi di succhi d'uva ottenuti dalla trasformazione; - giorno per giorno, le partite di succhi d'uva uscite dai suoi impianti, specificando il nome e l'indirizzo del destinatario (o dei destinatari).
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