Art. 9
In vigore dal 29 lug 1985
1. Salvo causa di forza maggiore, se il trasformatore non trasforma la quantità di prodotto oggetto della dichiarazione - tenuto conto della tolleranza di cui all', paragrafo 2 - l'aiuto non viene versato.
2. Salvo causa di forza maggiore, se il trasformatore - a prescindere dall'obbligo di trasformare in succo d'uva il prodotto oggetto della dichiarazione - non adempie uno degli altri obblighi che gli incombono in virtù del presente regolamento, l'aiuto viene ridotto di un importo fissato dall'autorità competente proporzionalmente alla gravità dell'inadempienza.
3. Nei casi di forza maggiore, l'autorità competente stabilisce le misure che giudica necessarie in considerazione della circostanza addotta.
4. Gli stati membri comunicano alla Commissione i casi di applicazione del paragrafo 2, indicando se ed in quale misura sia stato dato seguito alle domande tendenti a far valere una causa di forza maggiore.
Storico versioni
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