Art. 13
In vigore dal 29 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica dal 1o settembre 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 89 del 29. 3. 1985, pag. 1.
(3) GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33.
(4) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 1.
(5) GU n. L 113 dell'1. 5. 1975, pag. 1.
(6) GU n. L 333 del 11. 12. 1980, pag. 18.
(1) GU n. L 134 del 22. 5. 1978, pag. 40.
(2) GU n. L 138 del 27. 5. 1985, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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