Art. 11

Prima del 20 di ogni mese, gli stati membri comunicano alla Commissione, per il mese precedente:

In vigore dal 29 lug 1985
a) i quantitativi di prodotti per i quali è stato chiesto un aiuto, ripartiti in base alla loro natura e alla zona viticola da cui provengono; b) i quantitativi di prodotti per i quali è stato concesso un aiuto, ripartiti in base alla loro natura e alla zona viticola da cui provengono.
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