Art. 10
In vigore dal 29 lug 1985
1. Gli stati membri adottano i provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione del presente regolamento. Tali provvedimenti comprendono in particolare le misure di controllo che consentono di accertare l'identità del prodotto oggetto di domanda di aiuto.
2. A tale scopo, l'autorità competente esegue, fra l'altro, le operazioni seguenti:
- controllo mediante sondaggio, presso gli impianti del trasformatore e, se del caso, presso gli impianti dell'imbottigliatore,
- verifica della contabilità di magazzino di ogni singolo trasformatore ai sensi dell' e, se del caso, di ogni singolo imbottigliatore ai sensi dell', paragrafo 5.
Storico versioni
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