Art. 8
In vigore dal 29 lug 1985
1. Nel caso di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2179/83 il contratto o la dichiarazione di consegna all'elaborazione di vino alcolizzato è presentato per approvazione all'organismo d'intervento competente entro il 31 gennaio 1986.
L'organismo d'intervento comunica al produttore il risultato della procedura di approvazione entro 15 giorni successivi alla data di presentazione del contratto o della dichiarazione.
2. L'elaborazione del vino alcolizzato non può aver luogo dopo il 31 luglio 1986.
3. La distillazione del vino alcolizzato può aver luogo solo dopo l'approvazione del contratto o della dichiarazione e al più tardi il 31 agosto 1986.
4. L'elaboratore trasmette all'organismo d'intervento, al più tardi il 10 di ogni mese, una distinta dei quantitativi dei vini che gli sono stati consegnati nel corso del mese precedente.
5. Per il vino trasformato in vino alcolizzato, l'elaboratore beneficia di un aiuto di 0,99 ECU per ettolitro e per % vol di alcole effettivo di vino prima della trasformazione in vino alcolizzato.
Per beneficiare dell'aiuto, l'elaboratore presenta, non oltre il 30 novembre 1986, una domanda all'organismo d'intervento competente allegandovi copia dei documenti di accompagnamento relativi al trasporto del vino per il quale è chiesto l'aiuto o il riepilogo di tale documentazione.
Gli stati membri possono esigere che le copie o il riepilogo di cui al secondo comma siano vistati da un servizio di controllo.
L'aiuto è versato al più tardi tre mesi dopo la data di presentazione della prova della costituzione del deposito cauzionale di cui all'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2179/83 e, in ogni caso, dopo la data in cui è stato approvato il contratto o la dichiarazione.
6. Fatto salvo l'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2179/83, il deposito cauzionale è svincolato solo se, entro e non oltre il 31 marzo 1987, è fornita la prova che:
- il quantitativo totale di vino che figura nel contratto o nella dichiarazione è stato trasformato in vino alcolizzato e distillato,
- il prezzo d'acquisto del vino è stato pagato al produttore nei termini previsti all', paragrafo 2. Se le prove di cui al primo comma non sono fornite al più tardi il 31 marzo 1987, l'organismo d'intervento recupera l'aiuto presso l'elaboratore del vino alcolizzato.
Tuttavia, se tali prove sono presentate dopo lo scadere del termine previsto, ma anteriormente al 1o luglio 1987, l'organismo d'intervento recupera un importo pari al 20 % dell'aiuto versato.
Qualora si accerti che l'elaboratore del vino alcolizzato non ha pagato il prezzo d'acquisto al produttore, l'organismo d'intervento versa al produttore, anteriormente al 1o agosto 1987, un importo pari all'aiuto, se del caso, tramite l'organismo d'intervento dello stato membro del produttore.
Storico versioni
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