Art. 6

In vigore dal 29 lug 1985
1. La consegna all'organismo d'intervento del prodotto avente un titolo alcolometrico di almeno il 92 % è effettuata entro e non oltre il 31 ottobre 1986 o, in caso di applicazione dell', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2179/83, entro il termine fissata dall'autorità nazionale competente. 2. Il prezzo che l'organismo d'intervento deve pagare al distillatore è fissato a 2,08 ECU per % vol di alcole puro per ettolitro. Se il distillatore ha beneficiato dell'aiuto nelle condizioni di cui all', il prezzo di cui al primo comma è diminuito dell'importo di detto aiuto. Se il distillatore non ha beneficiato dell'aiuto di cui al secondo comma, si applicano le disposizioni di cui all', paragrafo 2. 3. I prezzi di cui al paragrafo 2 si applicano ad un alcole neutro rispondente alla definizione che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83. Per gli alcoli, i prezzi di cui al paragrafo 2 sono diminuiti di 0,11 ECU per % vol di alcole puro per ettolitro. 4. Il pagamento del prezzo da parte dell'organismo d'intervento al distillatore è effettuato al più tardi tre mesi dopo il giorno della consegna di alcole. L', paragrafo 3, è applicabile, fatti salvi i necessari adeguamenti.
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