Art. 3

In vigore dal 29 lug 1985
1. Il prezzo d'acquisto previsto all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 337/79 è pari a 1,59 ECU per % vol e per ettolitro. 2. Il prezzo d'acquisto di cui al paragrafo 1 è pagato dal distillatore al produttore entro un termine di tre mesi a decorrere dal giorno in cui ogni partita di vino consegnato entra in distilleria.
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