Art. 2
In vigore dal 29 lug 1985
1. I produttori soggetti all'obbligo di distillazione di cui all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 337/79 soddisfano a tale obbligo consegnando i loro vini a un distillatore riconosciuto, conformemente ai paragrafi 2 e 3, e al più tardi il 31 luglio 1986.
Nel caso di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2179/83, l'obbligo è soddisfatto con la consegna dei vini ad un elaboratore riconosciuto di vino alcolizzato effettuata al più tardi il 30 giugno 1986.
2. Per i vini di cui all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79, ogni produttore è tenuto a consegnare un quantitativo pari al quantitativo totale da esso prodotto, diminuito:
- di un quantitativo forfettario di 10 ettolitri,
- del quantitativo per il quale fornisce la prova che è stato esportato al più tardi il 31 luglio 1986.
Nel caso in cui l'obbligo della distillazione incomba ad una cantina sociale, la diminuzione di 10 ettolitri di cui al primo comma, primo trattino, si applica a ciascuno dei membri che abbiano effettivamente consegnato uve da tavola alla cantina sociale. Il quantitativo totale dedotto dalla cantina sociale non può tuttavia superare la somma dei quantitativi restituiti a ciascuno dei membri che abbiano consegnato uve da tavola nel corso della campagna 1985/1986.
3. Per i vini di cui all'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79, ogni produttore è tenuto a consegnare un quantitativo pari al quantitativo totale da esso prodotto, diminuito:
- di un quantitivo forfettario di 10 ettolitri,
- del quantitativo per il quale fornisce la prova che è stato esportato al più tardi il 31 luglio 1986,
- del quantitativo corrispondente a quello normalmente vinificato, calcolato conformemente al paragrafo 4.
4. Per ogni unità amministrativa, il quantitativo totale normalmente vinificato è pari:
- alla media dei quantitativi vinificati nel corso di un periodo di riferimento, per quanto riguarda i vini ottenuti da uve di varietà che figurano nella classificazione delle varietà di viti, per la stessa unità amministrativa, simultaneamente come varietà di uve da tavola e come varietà di uve da vino,
- alla media dei quantitativi vinificati nel corso delle campagne viticole dal 1974/1975 al 1979/1980, per quanto riguarda i vini ottenuti da uve delle varietà che figurano nella classificazione, per la stessa unità amministrativa, simultaneamente come varietà di uve da vino e come varietà destinate alla produzione di uve secche,
- alla media, calcolata per le campagne viticole dal 1974/1975 al 1979/1980, dei quantitativi vinificati diminuiti dei quantitativi che sono stati oggetto di una distillazione diversa da quella destinata a produrre acquaviti di vino a denominazione d'origine, per quanto riguarda i vini ottenuti da uve di varietà che figurano nella classificazione, per la stessa unità amministrativa, simultaneamente come varietà di uve da vino e come varietà destinate all'elaborazione di acquavite di vino.
Per quanto riguarda i vini di cui al primo comma, il quantitativo normalmente vinificato per ettaro è pari al quantitativo stabilito:
- per le unità amministrative situate in Francia e in Italia, conformemente all' del regolamento (CEE) n. 2078/76, per la campagna 1976/1977,
- per le unità amministrative situate in Grecia, in applicazione dello stesso e tenuto conto dei risultati delle campagne dal 1974/1975 al 1979/1980.
5. Per ogni produttore, il quantitativo totale prodotto è pari a quello risultante dalla somma dei quantitativi di vini di cui al paragrafo 1 che figurano nella dichiarazione di produzione di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2102/84, e dei quantitativi iscritti nel registro di cui all' del regolamento (CEE) n. 1153/75 ottenuti dallo stesso produttore, dopo la data di presentazione della dichiarazione di produzione, da uve o da mosti di uve delle varietà menzionate all'articolo 40, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 337/79, uve o mosti che figurano in tale dichiarazione.
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