Art. 4
In vigore dal 29 lug 1985
1. Le operazioni di distillazione di cui all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 337/79 non possono aver luogo dopo il 31 agosto 1986.
2. Dalla distillazione diretti dei vini di cui all', paragrafo 4, primo comma, terzo trattino, può essere ottenuto soltanto un prodotto avente un titolo alcolometrico pari o superiore al 92 % vol.
3. I distillatori inviano all'organismo d'intervento, al più tardi il 10 di ogni mese per il mese precedente, una distinta dei quantitativi di vini distillati ed i quantitativi di prodotti ottenuti dalla distillazione, ripartiti secondo le categorie di cui all', paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2179/83.
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