Art. 10

In vigore dal 29 lug 1985
1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell' del regolamento (CEE) n. 337/79, e tranne i casi di forza maggiore, se il produttore o il distillatore non adempie ad uno degli obblighi che gli incombono in virtù del presente regolamento, l'autorità competente stabilisce le misure che ritiene necessarie data la circostanza addotta. 2. Gli stati membri informano la Commissione dei casi di applicazione del paragrafo 1, nonché del seguito dato alle domande di applicazione della clausola di forza maggiore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:2261:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo