Art. 13

In vigore dal 29 lug 1985
Il periodo di riferimento di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 è, per quanto si riferisce agli obblighi di cui all'articolo 40 di detto regolamento, quello che va dal 1o settembre 1985 al 31 luglio 1986.
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